La legittima difesa rappresenta uno degli istituti più delicati e discussi del diritto penale italiano, poiché tocca un tema particolarmente sensibile: quello del bilanciamento tra la necessità di tutelare sé stessi e i propri beni e il divieto, sancito dallo Stato di diritto, di farsi giustizia da soli. Si tratta di una materia nella quale diritto, etica, emozioni e cronaca giudiziaria si intrecciano frequentemente. Per questo, è fondamentale fare chiarezza, soprattutto alla luce delle modifiche legislative introdotte negli ultimi anni, che hanno cercato di rafforzare le tutele per chi si trova a dover reagire a un’aggressione, in particolare all’interno della propria abitazione.
Il Principio Generale della Legittima Difesa: Cosa Dice l'Articolo 52 c.p.
La legittima difesa è disciplinata dall’articolo 52 del Codice Penale, secondo cui "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa".
Con la Legge 26 aprile 2019, n. 36 (c.d. “legge Salvini”), è stata introdotta un’importante modifica: quando l’evento si verifica all’interno del domicilio, è presunta la proporzionalità tra offesa e difesa, purché l’aggressore si sia introdotto con violenza, minaccia o inganno.
A questa è seguito il Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha introdotto ulteriori chiarimenti e aggravamenti sanzionatori in caso di eccesso colposo in legittima difesa, specialmente se commesso con armi.
Infine, il Decreto Sicurezza 2024 (noto anche come secondo decreto Salvini) ha previsto ulteriori misure di rafforzamento delle tutele per chi si difende nel proprio domicilio e un aumento delle pene accessorie per i recidivi che compiono intrusioni con finalità predatorie.
Perché una reazione difensiva sia considerata lecita, è necessario che:
Il pericolo attuale: non è sufficiente una minaccia generica o passata; il pericolo deve essere concreto, imminente, in atto nel momento in cui si reagisce.
L'offesa ingiusta: l’aggressione deve essere illecita, non giustificata da alcun diritto o obbligo da parte dell’aggressore.
La proporzionalità della reazione: la difesa deve essere contenuta e adeguata rispetto all’offesa. Non è ammesso, ad esempio, rispondere con un’arma da fuoco a una minaccia verbale.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la legittima difesa sia una scriminante, ovvero una causa di esclusione della punibilità. Se correttamente configurata, essa rende il fatto lecito, escludendo il reato.
La Legittima Difesa Domiciliare: Un'ampliata Tutela del 2019
Nel 2019, con la Legge n. 36/2019, spesso chiamata riforma sulla legittima difesa, si è intervenuti sull’articolo 52 c.p. introducendo delle modifiche rilevanti. In particolare, è stato aggiunto un secondo comma che introduce una presunzione di legittimità della difesa nei casi di violazione di domicilio.
In base al nuovo testo normativo, "sussiste sempre la proporzione tra difesa e offesa se taluno legittimamente presente in un’abitazione, o in altro luogo di privata dimora, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione".
Questa formulazione rappresenta un’importante novità, in quanto riconosce una presunzione legale di proporzionalitàtra la difesa e l’offesa, che rende più semplice per il soggetto aggredito dimostrare la legittimità della propria reazione. Tuttavia, è bene chiarire che tale presunzione non è assoluta: la giurisprudenza continua a richiedere una valutazione caso per caso, soprattutto quando vi siano dubbi sulla reale sussistenza del pericolo.
Inoltre, è importante ricordare che questa disposizione si applica esclusivamente ai luoghi qualificabili come abitazione o privata dimora (inclusi studi professionali e negozi, se usati in modo continuativo), escludendo quindi i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
l rischio principale in caso di legittima difesa è quello di sconfinare nell’eccesso colposo, previsto dall’art. 55 del Codice Penale. In questo caso, il soggetto agisce con l’intenzione di difendersi, ma eccede involontariamente nei mezzi impiegati o nei limiti della reazione necessaria.
Il legislatore ha però introdotto, sempre con la riforma del 2019, una importante attenuazione. L’art. 55 c.p. è stato infatti integrato con un nuovo comma che prevede che l’eccesso colposo non è punibile se il fatto è stato commesso in condizioni di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Questa norma ha una chiara valenza psicologica: riconosce che, in situazioni di pericolo imminente, lo stato emotivo della persona aggredita può incidere sulla sua capacità di valutare con lucidità la proporzionalità della difesa. Tuttavia, anche in questo caso, è il giudice a dover verificare concretamente la sussistenza del turbamento e il legame con l’evento.
Va chiarito che, anche laddove si configuri una piena legittima difesa in ambito penale, ciò non esclude automaticamente la responsabilità civile.
L’art. 2043 c.c. stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto al risarcimento del danno". In alcune circostanze, quindi, i familiari della persona ferita o uccisa potrebbero agire in sede civile per ottenere un risarcimento, specialmente se il giudice ritiene che vi sia stato un margine di dubbio sulla legittimità della difesa.
Questo aspetto mette in evidenza l’importanza di valutare con attenzione ogni singola situazione, sia dal punto di vista tecnico-giuridico che umano.
Per comprendere meglio come venga applicata la norma nella prassi giudiziaria, è utile richiamare alcune sentenze recenti:
Cass. Pen. Sez. I, n. 29518/2020: la Corte ha ribadito che la legittima difesa domiciliare non può essere considerata automatica. Anche in presenza di violazione di domicilio, è necessario accertare che vi sia stata una concreta aggressione e non una semplice intrusione.
Cass. Pen. Sez. I, n. 9843/2021: in questo caso, la Suprema Corte ha riconosciuto la non punibilità di un uomo che aveva sparato a un ladro penetrato nella sua abitazione di notte, valorizzando lo stato di grave turbamento emotivo del soggetto aggredito.
Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 25230 del 26.06.2024 – La Corte ha stabilito che i timori soggettivi dell’imputato non sono sufficienti a escludere la punibilità se non corroborati da elementi oggettivi: l’offesa deve essere attuale e concreta
Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 2161 del 17.01.2025 – È stata ribadita la necessità che l’aggressione sia in atto e che l’agente non si ponga volontariamente in una situazione di rischio per poi invocare la difesa. La presunzione di proporzionalità è subordinata a precisi requisiti
Corte d’Appello Palermo, Sent. n. 1388 del 11.06.2024 – In una rissa tra gruppi contrapposti, non è invocabile la legittima difesa se l’imputato partecipa attivamente con finalità offensive: viene meno la posizione “difensiva".
Queste decisioni dimostrano come la giurisprudenza mantenga un approccio prudente e attento alla singolarità dei fatti, senza accogliere in modo acritico l’ampliamento normativo.
Essere sotto l’effetto di sostanze non esclude la punibilità, anzi può costituire un’aggravante, specialmente se il soggetto ha provocato l’offesa o reagito in modo sproporzionato.
Non è raro che in questi casi il giudice escluda la legittima difesa per carenza di lucidità e controllo, configurando così responsabilità piena o addirittura dolo eventuale.
Va ricordato che, per legge, chi si trova in stato di alterazione per abuso volontario di sostanze risponde pienamente dei reati commessi.
In definitiva, la legittima difesa è un diritto riconosciuto dall’ordinamento, ma non è una licenza di reagire indiscriminatamente. La legge italiana ha compiuto dei passi in avanti nel rafforzare le garanzie per chi si difende, soprattutto in ambito domiciliare, ma resta ferma la necessità di valutare con attenzione i presupposti della scriminante e i suoi limiti.
È fondamentale, quindi, non solo conoscere il testo delle norme, ma anche comprendere come esse vengano interpretate dai giudici. Per chi si trova coinvolto in situazioni di questo tipo, rivolgersi tempestivamente a un professionista esperto può fare la differenza tra un esito favorevole e una condanna.
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